Lotta all’azzardo

Il gioco d’azzardo ha assunto dimensioni rilevanti e molti soggetti, soprattutto quelli più vulnerabili, rischiano di scivolare in una dipendenza comportamentale (Gioco d’Azzardo Patologico – GAP) con gravi disagi per la persona, con il rischio di non riuscire a controllare il proprio comportamento di gioco ma anche di poter compromettere l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario.

I dati rilevati dal SERT – Servizio Dipendenze dell’AUSL di Bologna vedono un incremento dei pazienti affetti da gioco d’azzardo e presi in carico dai servizi ma il numero è parziale perché molti sono i giocatori patologici che non si rivolgono alle strutture sanitarie e ancora più ampio è il bacino dei soggetti a rischio, anche tra i giovani. Per questo San Lazzaro e i Comuni del Distretto adotteranno il medesimo provvedimento.

L’ordinanza, approvata dal Comitato del Distretto Socio Sanitario e frutto degli indirizzi della Giunta Comunale e recepita dal Consiglio Comunale di San Lazzaro, disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi d’intrattenimento con lo scopo di contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali. L’ordinanza tiene conto del contemperamento di valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l’iniziativa economica delle imprese.

Il contenuto dell’ordinanza:

Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS

(ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva): dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS, RD 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi:

  1. a) Esercizi autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi).
  2. b) Esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale VLT, sale bingo, ecc…)

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a osservare anche le seguenti disposizioni:

  • obbligo di esposizione di un apposito cartello (dimensioni minime cm 20×30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro
  • obbligo di esposizione all’esterno del locale del cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

La violazione alle disposizioni previste dall’ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

SCARICA L’ORDINANZA