Cosa prevede veramente la direttiva Ue sulle plastiche monouso

È appena stata approvata la versione definitiva della direttiva Ue sulle plastiche monouso. Alcuni prodotti e imballaggi usa e getta in plastica saranno vietati a partire dal 2021, divieto che viene esteso anche alle bioplastiche. Vengono anche previsti regimi di responsabilità estesa del produttore per alcuni prodotti non ancora coperti e nuovi obiettivi di raccolta e riciclo per le bottiglie di plastica.

Parte prima

Il 21 maggio 2019 è stata approvata nella sua versione definitiva la direttiva dell’Unione europea UE 2019/904 sulle materie plastiche monouso (detta anche direttiva SUP, Single Use Plastics). Proposta a maggio dell’anno scorso nell’ambito della Strategia europea sulle materie plastiche, la direttiva Ue per la riduzione della plastica monouso è arrivata alla fine del suo iter dopo appena otto mesi. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è avvenuta il 12 giugno e pertanto entrerà in vigore il 3 luglio. Da quel momento gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la legislazione nel loro ordinamento nazionale.

La direttiva mira a prevenire e contrastare i rifiuti marini e si basa sulla legislazione dell’Ue già esistente. Ma si spinge oltre e stabilisce norme più severe per i tipi di prodotti e di imballaggi che rientrano tra i dieci prodotti inquinanti più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Le nuove norme vietano, con decorrenza al 2021, l’utilizzo di determinati prodotti in plastica usa e getta per i quali esistono alternative in commercio.

La direttiva prevede inoltre l’introduzione di misure che entrano in vigore con date differenziate rispetto al recepimento della direttiva come:

Regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per alcuni prodotti tra i quali: tazze da caffè, contenitori di alimenti per cibo da asporto pronto al consumo, filtri di sigarette, palloncini, reti da pesca, salviette umidificate. Per tali prodotti le attività di raccolta a fine vita e di pulizia che devono essere finanziate dai produttori (sia come attività di raccolta a fine vita che di pulizia). A seconda del prodotto, tra gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 debbono essere soddisfatti gli obblighi aggiuntivi;

Obiettivi di raccolta e riciclo per le bottiglie: i paesi membri dovranno raccogliere separatamente da altri flussi il 77% di quanto immesso al consumo entro il 2025 e il 90% entro il 2029;

Obiettivi di riduzione per i prodotti monouso in plastica e poliaccoppiato (carta più pellicola in plastica o bioplastica) considerati ancora non facilmente sostituibili come bicchieri e tazze da passeggio e contenitori di alimenti per cibo da asporto pronto al consumo (e loro eventuali tappi o coperchi). Gli obiettivi di riduzione vengono demandati ai paesi dell’UE, così come le misure per raggiungerli tra possibilità di restrizioni all’uso e promozione di alternative riutilizzabili, con o senza incentivazioni economiche;

Contenuto di materiale riciclato obbligatorio: a partire dal 2025, le bottiglie in plastica dovranno contenere un minimo del 25% di materiale riciclato, percentuale che salirà al 30% nel 2030;

Tappi e coperchi solidali con il contenitore per le confezioni di bevande in plastica (al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della direttiva i tappi dovranno essere non separabili dal contenitore);

Etichettatura obbligatoria per prodotti come filtri di sigaretta, bicchieri di plastica, assorbenti e salviette umidificate, per informare i consumatori sugli impatti negativi in caso di abbandono nell’ambiente e fornire indicazione sul corretto smaltimento (due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva);

Attività di informazione e sensibilizzazione ambientale destinate ai consumatori rispetto all’utilizzo dei prodotti che possono comprendere anche le informazioni presenti sul prodotto.

Alcune di queste misure possono interessare contemporaneamente un determinato prodotto. Per fare un esempio chiarificatore, le bottiglie in plastica sono soggette ad obiettivi di raccolta vincolanti, ad avere una quantità minima di materia riciclata, ad avere tappi solidali con i contenitori e a regimi EPR che finanzino sia i costi di raccolta e avvio a riciclo che i costi di pulizia ambientale e di campagne di sensibilizzazione.

Quali sono i materiali e i prodotti vietati al 2021

Come introdotto, la direttiva prende di mira i dieci prodotti in plastica più inquinanti per affrontare l’emergenza dei rifiuti marini. Ecco che allora diventa fondamentale evitare che questi prodotti per i quali esistono alternative, vengano sostituiti da prodotti omonimi realizzati con altri polimeri che non si biodegradano velocemente in mare. Già nel 2015 il Rapporto delle Nazioni Unite “Biodegradable Plastics and Marine Litter. Misconceptions, Concerns and Impacts on Marine Environments” aveva allertato che l’adozione diffusa di prodotti etichettati come ‘biodegradabili’ non avrebbe ridotto in modo significativo i volumi di plastica che entrano negli oceani e i rischi connessi per gli ambienti marini.

Il rapporto evidenziava infatti che la biodegradazione completa della plastica si verifica in condizioni che raramente sussistono negli ambienti marini. Successivamente, il 5 dicembre 2017, l’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente ha adottato una Risoluzione sui rifiuti marini e sulla microplastica coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dalle Nazioni Unite che mira, entro il 2025, a prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino di ogni tipo. Ora i paesi europei hanno la possibilità di andare oltre ai limiti di questi accordi e risoluzioni globali che non hanno natura vincolante per i governi che li sottoscrivono, agendo direttamente sulle fonti di produzione di questi rifiuti marini che arrivano però dalla terraferma.

La direttiva SUP dice esplicitamente all’art. 3 che gli unici polimeri esclusi dal suo campo di applicazione sono quelli naturali, non modificati chimicamente (1). Le plastiche biodegradabili e compostabili siano esse derivate da fonti rinnovabili (totalmente o parzialmente) che di origine fossile, rientrano tra i polimeri modificati chimicamente e quindi fra i materiali vietati. Nel caso delle stoviglie non sono ammesse al pari della plastica e bioplastica neanche i manufatti realizzati in materiale poliaccoppiato o laminato composto da carta e da un rivestimento in materiale plastico.(2)

Ecco l’elenco dei prodotti o imballaggi soggetti al divieto:

– Bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie;
– Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
– Piatti (sia in plastica che in carta con film plastico)
– Cannucce
– Mescolatori per bevande
– Aste per palloncini (esclusi per uso industriale o professionale)
– Contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato (fast-food) o asporto (take-away) di alimenti senza ulteriori preparazioni
– Contenitori per bevande e tazze sempre in EPS
– Tutti gli articoli monouso in plastica oxo-degradabile (3)

Il littering è il sintomo di un problema

Come visto prima i bicchieri in plastica e in poliaccoppiato come le tazze da passeggio e i contenitori per cibo da asporto pronto al consumo sono esclusi dal divieto di commercializzazione ma rientrano tra i prodotti per i quali la direttiva chiede misure ambiziose di riduzione nel consumo o sistemi di EPR.

Questi manufatti largamente usati per contenere  bevande fredde e gelati, oltre che calde e vari tipi di cibo da asporto e snack, vengono spesso abbandonati nell’ambiente e, quando va bene, intasano i cestini stradali.

Questo fenomeno dimostra che non abbiamo solamente un problema di plastica ma di modello di consumo che vede sempre più prodotti alimentari confezionati in porzioni monodose che oltre ad essere ad alto rischio di dispersione nell’ambiente hanno un maggiore impatto di packaging rispetto al prodotto contenuto in confezioni più grandi.

 

Prima parte dell’analisi sulla Direttiva SUP realizzata da Silvia Ricci, nostra responsabile campagne e Andrea Degl’Innocenti giornalista di Italia che Cambia.

Segue la seconda parte qui.

(1) Art. 3: «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente. In aggiunta leggasi il Considerando 11 **

(2)  «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

(3)«plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

** Considerando 11

I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un’ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita come un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati, ai sensi della definizione di «sostanze non modificate chimicamente» di cui all’articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), non dovrebbero essere inclusi nella presente direttiva poiché sono presenti naturalmente nell’ambiente. Pertanto, ai fini della presente direttiva, la definizione di polimero di cui all’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo.

Leggi anche il commento di Linda Maestri  “Direttiva SUP e guerra ai rifiuti di plastica: il problema è la plastica o il rifiuto?”

Una sorta di Bignami sulla SUP con tutte le scadenze temporale previste da alcune misure contenute negli articoli si trova qui.  

 

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