L’Italia del plastic-free è pronta al recepimento della Direttiva?

Nella prima parte di questo articolo abbiamo spiegato cosa prevede la nuova direttiva europea sulle plastiche monouso (cosiddetta SUP, Single Use Plastics), quali sono gli oggetti e gli imballaggi che vengono messi al bando e il fatto che il divieto sia esteso anche alle plastiche biodegradabili e compostabili. In questa seconda parte vogliamo quindi spingerci oltre e analizzare come l’Italia si stia preparando al recepimento della direttiva, se le iniziative “plastic- free” sono coerenti con le indicazioni contenute nella direttiva e quali sono le reazioni dei comparti industriali interessati dal divieto che riguarda le stoviglie monouso in materie plastiche.

Nonostante la direttiva SUP sia stata accolta con entusiasmo nel nostro paese, c’è più di un legittimo sospetto che non ne siano state pienamente comprese le misure e il potenziale che essa racchiude per un superamento del consumo monouso e per una transizione verso modelli di economia circolare.  Qualche dubbio in tal senso nasce infatti dall’analisi dei provvedimenti contenuti nelle numerose iniziative Plastic Free da parte di Atenei, Regioni, Comuni, Associazioni di categoria e altri soggetti che si susseguono negli ultimi mesi. Quasi ogni giorno vengono rese note nuove iniziative che, ricordiamo, si ispirano alla “Plastic Free Challenge” l’iniziativa collegata alla campagna #Iosonoambiente di cui si è fatto promotore il Ministro Costa.

Tra le misure oggetto della maggior parte delle ordinanze Plastic Free, che interessano oltre 100 comuni, c’è un comune denominatore che consiste nel divieto di utilizzo e distribuzione di stoviglie, bicchieri e posate in plastica. A seconda dei casi questo provvedimento può arrivare anche al divieto di vendita di questi manufatti da parte di negozi e supermercati e interessare anche tutto il territorio comunale, oppure solo determinate aree cittadine, determinati uffici pubblici, servizi gestiti dal comune come le mense scolastiche o eventi e manifestazioni.

Entrando nel merito dei prodotti interessati dalle ordinanze si può inoltre rilevare che una parte di esse vietano l’utilizzo o la vendita di prodotti che rientrano tra i 10 che la direttiva bandisce (ad esempio cannucce o mescolatori per bevande), e altre si spingono oltre includendo invece prodotti come bottiglie, bicchieri, bicchierini da caffè con palette e altri contenitori monouso che non sono invece soggetti a restrizioni d’uso da parte della direttiva.

In quasi tutti questi casi l’amministrazione comunale dichiara, impropriamente di “anticipare la Direttiva SUP” che dovrà essere recepita negli ordinamenti normativi dei paesi membri entro la metà del 2021. (In Italia entro il 3 luglio del 2021). Questa affermazione si ritrova praticamente in tutte le comunicazioni inviate ai media dai soggetti prima citati, e non risparmia neanche le regioni, dalle quali sarebbe legittimo aspettarsi una maggiore precisione quando si entra nel merito di provvedimenti legislativi.

Come si può leggere in un articolo di e-gazette.it sulle iniziative Plastic Free Andrea Netti, esperto di diritto amministrativo afferma “Il 47% dei provvedimenti analizzati include erroneamente i bicchieri tra i prodotti monouso in plastica da abolire e ancora il 52% vuole abolire anche le bottiglie d’acqua quando la Direttiva UE richiede invece nuovi requisiti di fabbricazione”.

Un rischio insito in queste ordinanze “fai da te” , sicuramente motivate da nobili intenti, è quello di esporre le amministrazioni a ricorsi al TAR da parte dei soggetti economici colpiti dai vari divieti, e di alimentare, allo stesso tempo, la confusione dei cittadini e degli operatori commerciali con provvedimenti che cambiano a seconda dei confini comunali.

Resta in qualche modo sorprendente il fatto che, ad oggi, non ci sia stato alcun intervento istituzionale (o di qualche altro ente autorevole) che abbia “contestato” questa interpretazione, o almeno espresso qualche dubbio sul fatto che le iniziative Plastic Free non siano sempre coerenti con le indicazioni della direttiva SUP. Probabilmente sono i recentissimi accadimenti, che vedremo più avanti, a offrire una chiave di lettura che chiarisce questa situazione.

Biodegradabile e compostabile: la confusione regna

Con l’avvento delle bioplastiche, termini prima raramente utilizzati nel quotidiano come biodegradabile, compostabile e ultimamente anche biobased, sono diventati sempre più ricorrenti nel linguaggio comune. Facendo una ricognizione sui social è facile rilevare che anche chi fa uso di questi aggettivi ha una conoscenza approssimativa del loro significato, non conosce la differenza tra compostabile e biodegradabile, e tende a ritenere che un bene marchiato compostabile possa biodegradarsi in natura.

Neanche i testi delle ordinanze e i relativi comunicati aiutano a fare chiarezza, poiché gli aggettivi biodegradabile e compostabile [1] vengono usati alternativamente, come se fossero sinonimi. (In realtà la biodegradabilità va considerata come una caratteristica del materiale mentre la compostabilità è un attributo proprio di un manufatto). Raramente la comunicazione fatta ai cittadini sui manufatti compostabili chiarisce che la biodegradazione avviene solamente all’interno di impianti di compostaggio industriale e/o viene accompagnata dalla citazione della norma di riferimento EN 13432 che definisce le condizioni standard per poter classificare un manufatto come compostabile.

Un materiale biodegradabile deve, per definirsi tale secondo la normativa europea, degradarsi per almeno il 90% entro 6 mesi, in componenti elementari : Co2 e acqua mentre un manufatto compostabile , oltre che essere di materiale biodegradabile deve sottostare agli altri tre requisiti come da immagine.

Allo stesso tempo, da quando la plastica è nell’occhio del ciclone, questi aggettivi hanno assunto in modo automatico una valenza positiva, e a prescindere dal prodotto al quale vengono attribuiti. Non per nulla il marketing aziendale si sta adeguando a questo nuovo sentire nella scelta dei materiali per vecchi e nuovi prodotti/imballaggi, in modo da sfruttarne il potenziale vantaggio competitivo. L’impressione è che si voglia “cogliere l’attimo” senza una valutazione del ciclo di vita delle nuove proposte rispetto alle precedenti che vanno a rimpiazzare, e soprattutto senza voler entrare nel merito di quali siano le conseguenze del loro fine vita sui sistemi esistenti di avvio a riciclo dei vari flussi di rifiuti. Il fatto che le ordinanze balneari Plastic Free proibiscano stoviglie, posate o bicchieri in plastica ma ammettano le versioni biodegradabili e compostabili si presta a rafforzare questa interpretazione errata, piuttosto che confutarla.

[1]  Un materiale biodegradabile deve, per definirsi tale secondo la normativa europea, degradarsi per almeno il 90% entro 6 mesi, in componenti elementari : Co2 e acqua mentre un manufatto compostabile , oltre che essere di materiale biodegradabile deve sottostare ad altri tre requisiti (vedi foto) per potersi dichiarare compostabile.

 

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